2009: XX° Anniversario della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia

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martedì, 28 aprile 2009

Articolo 12
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato
in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.


La lettura del summenzionato articolo mi ha fatto subito venire in mente la triste realtà dei "bambini soldato": si può parlare, in questo caso, di libertà di espressione della propria opinione da parte del fanciullo?
Mezzo milione di bambini sono impiegati negli eserciti regolari e nei gruppi armati di opposizione in molti paesi, prendendo parte a combattimenti e subendo trattamenti brutali e punizioni severe in caso di errori; eventuali diserzioni sono soggette ad arresti e nei casi estremi all’esecuzione sommaria.
I bambini più a rischio di arruolamento, che vengono allettati o costretti alla guerra, sono quelli rimasti orfani, i rifugiati o gli sfollati, spinti dall’istinto di sopravvivenza e dal desiderio di vendetta, derivante dall’aver visto i propri genitori vittime delle violenze delle fazioni opposte.

Eleonora Brunetti - Volontaria VIDES Internazionale
postato da: Childrights alle ore 14:46 | link | commenti
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mercoledì, 15 aprile 2009

Articolo 10
1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.
3. A tal fine, e in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11 (identità)
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti.


I sopracitati articoli, deliberando sulla possibilità di spostamento tra gli Stati parte per ogni fanciullo e per i suoi genitori, ai fini di un ricongiungimento familiare, pongono l’attenzione sul fenomeno dell’immigrazione, che tocca da vicino anche il nostro Paese.
Tra la massa di clandestini che ogni giorno approdano in un paese diverso da quello di origine molti sono minori. Parecchi di loro, troppo spesso, causa la loro condizione di clandestinità e quindi di vulnerabilità, sono soggetti, nei Paesi ospitanti, a fenomeni di sfruttamento, abuso sessuale e discriminazione.
Tutto ciò, nonostante l’esistenza, anche nella stessa Convenzione, di articoli che impongano agli Stati la tutela della vita di ogni persona contro ogni tipo di abuso e discriminazione.

Eleonora Brunetti - Volontaria VIDES Internazionale

postato da: Childrights alle ore 15:20 | link | commenti
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giovedì, 19 marzo 2009

Articolo 9 (famiglia)
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.


Questo articolo riguardante la famiglia risulta di particolare importanza ed interesse, alla luce della complicata situazione che vivono determinati paesi in cui i diritti umani non sempre vengono tutelati e rispettati. Tuttavia, è sbagliato pensare che riguardi esclusivamente paesi in via di sviluppo, in quanto tali problematiche pertinenti al diritto di famiglia sono fortemente presenti anche nei paesi industrializzati, dove sovente viene negato il diritto di visita ad uno dei due genitori.
Qualora la violazione sia originata dallo Stato firmatario, non esistono mezzi coercitivi efficienti in grado di obbligare i paesi a rispettare gli impegni. Solo attraverso denunce presentate dalla società civile presso le istanze internazionali (Corte Internazionale di Giustizia, Consiglio dei Diritti Umani a Ginevra…), è possibile premere sugli Stati affinché eliminino tali violazioni.
Inoltre, un’azione concertata tra le Alte Istituzioni sarebbe necessaria per improntare una interpretazione univoca delle norme della Convenzione ed implementarle.

Massimiliano Bettini - Responsabile comunicazione e addetto stampa VIDES Internazionale

postato da: Childrights alle ore 14:42 | link | commenti
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mercoledì, 25 febbraio 2009

Articolo 7 (identità)
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8 (identità)
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.


Nell’ambito del diritto del fanciullo a preservare la propria identità, nazionalità...lascia, come di consueto, perplessi che siano gli Stati parti a dover garantire il rispetto della Convenzione. Sono spesso proprio questi ultimi a violarla e non sono pochi gli esempi storici passati e presenti che lo confermano (esempio evidente, il divieto dei nomi e dell’uso della lingua Basca e Catalana durante il periodo franchista).

Ad oggi, non esistono ancora mezzi di coercizione per obbligare le Nazioni firmatarie a rispettare gli impegni, se non la disapprovazione generale degli Stati e la denuncia delle violazioni (spesso da parte delle ONG) presso le sedi e i tribunali internazionali. Infatti, la stessa Corte di Giustizia Internazionale emette sentenze contro Stati, i quali decidono autonomamente se attenervisi o meno.

Massimiliano Bettini - Responsabile comunicazione VIDES Internazionale

postato da: Childrights alle ore 14:28 | link | commenti
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giovedì, 12 febbraio 2009

Articolo 4 (generali)
1. Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito della cooperazione internazionale.

Articolo 5 (generali)
1. Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.


L’articolo 4, disponendo la tutela dei diritti entro i limiti delle risorse disponibili per ciascuno stato parte,  conferisce a questi ultimi piena arbitrarietà nell’adempimento dei propri provvedimenti.
Questo ha fatto sì che uno stato come la Cina, in pieno processo di sviluppo economico, firmasse e ratificasse la suddetta convenzione con riserva relativamente all’articolo 6.
In Cina la costituzione e la legge dei minori contemplano infatti disposizioni inerenti la pianificazione familiare. Tale pianificazione, prevedendo la nascita di un solo figlio ai residenti urbani e due ai contadini, se il primo è femmina, e quindi l’applicazione di aborti forzati, sterilizzazioni e sanzioni pecuniarie a chi non rispetta, è una delle politiche di controllo delle nascite, attuata per contrastare il forte incremento demografico del Paese e quindi favorire la sua crescita economica e il miglioramento della qualità della vita.
La possibilità si apporre riserve alla Convenzione permette un’ampia discrezionalità agli Stati che la ratificano. Tutto ciò va a scapito di un’interpretazione univoca degli articoli in essa contenuti. Anche se un’ampia adesione è largamente auspicabile, sarebbe necessario uniformare, nella speranza di tutelare pienamente i diritti dei minori.

Eleonora Brunetti - Volontaria VIDES Internazionale

postato da: Childrights alle ore 15:51 | link | commenti
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mercoledì, 28 gennaio 2009

Articolo 1 (generali)
1. Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2 (identità)
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3 (generali)
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

Sulla carta, tali principi risultano fondamentali ed ampiamente condivisi. Ciò che lascia perplessi è l’impegno che grava sugli Stati ed i governi nell’applicare le norme previste alla tutela dei fanciulli, in quanto in numerosi casi sono i principali responsabili delle violazioni (per esempio il caso eclatante dei bambini soldato).
Altro problema cruciale riguarda l’interpretazione delle norme secondo la cultura ed i principi religiosi di alcuni paesi che differisce enormemente da regione a regione. Sarebbe necessaria ed auspicabile una legislazione più dettagliata, e un organismo sopranazionale che vigilasse sulla effettiva applicazione ed uniformità delle interpretazioni a livello internazionale.

Massimiliano Bettini - Responsabile comunicazione VIDES Internazionale

 

postato da: Childrights alle ore 16:09 | link | commenti
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martedì, 27 gennaio 2009

Giornata Internazionale di Commemorazione in memoria delle Vittime dell’Olocausto

Oggi, 27 gennaio, è la Giornata Internazionale di Commemorazione in memoria delle Vittime dell’Olocausto. Ma si può parlare di Memoria o il razzismo è ancora un’emergenza della nostra società? Le notizie, che giungono a noi quotidianamente, ci raccontano di casi di intolleranza e di mancata integrazione più o meno frequenti; a questi, si aggiungono gli avvenimenti degli attuali conflitti religiosi in corso in Medioriente e in diverse regioni del nostro pianeta, che vedono come vittime innocenti molti bambini, incapaci di difendersi da soli e di far valere i loro diritti.
Nonostante La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia sia ormai in vigore da vent’anni, gli odierni stati aderenti si sono dimostrati incapaci di rispettare quanto definito dagli articoli costituenti.
Quali politiche potrebbero intraprendere la società civile e i governi per raggiungere una piena condizione e consapevolezza di uguaglianza sociale?

Eleonora Brunetti - Volontaria VIDES Internazionale

postato da: Childrights alle ore 16:34 | link | commenti
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